L'IMPUTABILITA' E LA RESPONSABILITA' PENALE

Il problema dell'imputabilità.

Nozione. Ogni individuo, raggiunta la maturità mentale, dispone di qualità naturali che lo pongono in grado di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni, acquisisce la capacità mentale.

La capacità mentale rappresenta il supporto naturale dell'imputabilità, la si ritrova nel momento formativo della legge perchè destinata ad un soggetto in grado di apprezzare il comando e di osservarlo (capacità di obbligo); nel momento commissivo del reato, in quanto la violazione deve essere cosciente e volontaria (capacità di colpevolezza); nel momento esecutivo del rapporto penale (capacità di pena).

L'imputabilità consiste nella idoneità ad essere imputato di un reato, ossia è la condizione occorrente per attribuire al soggetto agente il fatto da lui commesso e mettergli in conto le conseguenze giuridiche della sua condotta:

art. 85 c.p. Capacità di intendere e di volere. - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

Capacità di intendere. E' l'attitudine a rendersi conto del valore dei propri atti, a comprenderne i motivi, il significato e le relazioni col mondo esteriore e quindi a valutarne la portata e le conseguenze ed in particolare essere in grado di capire quando un'azione è contraria e dannosa agli interessi della collettività e pertanto intenderne il carattere proibito.

Capacità di volere. E' la facoltà di autodeterminarsi in base a motivi conosciuti e di scegliere liberamente la condotta adatta allo scopo; significa soprattutto capacità di inibirsi, di resistere agli impulsi e di sapere frenare le forze impellenti dei sentimenti e del tornaconto personale.

Condizioni dell'imputabilità. Affinchè sussista l'imputabilità è necessario il contemporaneo possesso di entrambe le facoltà di intendere e di volere, la cui sintesi condiziona la capacità di adeguarsi alle scelte fatte in base a motivi consapevoli. Sono tenuti invece fuori dell'imputabilità altri aspetti della personalità, quali i sentimenti e il senso morale, i primi allo scopo di negare rilevanza agli stati emotivi e passionali come causa di esclusione d'imputabilità ed il secondo al fine di incriminare gli amorali costituzionali, cioè quegli individui che, pur possedendo un livello intellettivo pressochè normale, sono insensibili a qualsiasi freno morale.

In ogni caso l'imputabilità va riferita al momento della commissione del fatto, ossia al tempo in cui il soggetto agente ha esplicato la condotta criminosa ed ha commesso consapevolmente la violazione di cui egli deve rispondere.

Cause di esclusione dell'imputabilità. Possono essere cause fisiologiche, dipendenti dalla minore età, o da cause patologiche, quali infermità e stati tossici acuti.

Incapacità procurata. Art. 86 c.p. - Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

La capacità mentale può essere soppressa con qualsiasi trattamento idoneo, ad esempio, somministrando alcoolici, stupefacenti o sostanze ad azione analoga oppure agendo con la suggestione.

Incapacità preordinata. Art. 87 c.p. - La disposizione della prima parte dell'art. 85 non si applica (cioè l'imputabilità non è esclusa) a chi si è messo in stato d'incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Età minore.

Art. 97 c.p. Minore degli anni 14. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

La norma è tassativa e non ammette prova del contrario. Se il fatto commesso costituisce delitto e il minore degli anni 14 è ritenuto socialmente pericoloso si applicano a lui le misure di sicurezza (libertà vigilata o ricovero in riformatorio).

Art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto. - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

In tal modo la punibilità del minore è sempre condizionata alla dimostrazione della sua maturità psichica.

Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti familiari e personali dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, infatti, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto (art. 225 c.p.) il giudice ordina che dopo l'esecuzione della pena egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Vizio totale di mente. Art. 88 c.p. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

Vizio parziale di mente. Art. 89 c.p. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

Intossicazioni acute o croniche.

Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.

Art. 92 c.p. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. - L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. - Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 c.p. Ubriachezza abituale. - Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. - Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Stati emotivi e passionali. Art. 90 c.p. - Gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.

Gli stati emotivi e passionali condizionano fortemente l'azione dell'uomo però, secondo la legge, l'individuo normale è in grado di inibirsi, frenando e controllando le proprie azioni.

Gli stati emotivi e passionali hanno tuttavia effetto di attenuante comune o sono elementi costitutivi dei delitti d'onore. Inoltre sono presi in considerazione per la valutazione del dolo e dei motivi a delinquere e possono esercitare indirettamente efficacia esimente propria determinando l'errore, quando, ad esempio, agiscono sull'elemento psicologico del reato e portano ad una falsa interpretazione della realtà.

Sordomutismo. Art. 96 c.p. - Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Ordinamento giuridico penale. L'ordinamento giuridico, in generale, è il complesso delle norme giuridiche che regolano l'esistenza di un consorzio umano, conformemente al principio che non può esservi una società senza diritto.

Il diritto penale comprende le norme giuridiche in forza delle quali lo Stato vieta, mediante la minaccia di una pena, le azioni umane dannose alla società e determina i fatti illeciti ai quali sono collegate le sanzioni, per cui l'autore di un reato è sottoposto ad una pena.

Il diritto penale fa parte del diritto pubblico, in quanto i beni che esso protegge, anche se di spettanza diretta degli individui (vita, incolumità, libertà, onore) sono tutelati dallo Stato in vista di un interesse generale e collettivo.

Il diritto penale considera i fatti (reati) ed i soggetti (rei). I fatti riguardano la condotta umana e le sue conseguenze giuridicamente rilevanti; i soggetti sono gli uomini che tali fatti commettono.

Principio di legalità. Tale principio, sancito dallo Statuto Albertino del 1848 e ribadito dalla Costituzione repubblicana del 1947 (art. 25), è così enunciato dal codice penale vigente all'art. 1: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

La stessa regola vale per l'applicazione delle misure di sicurezza (art. 199 c.p.) e delle sanzioni amministrative (l. 24/11/81, n. 689).

Destinatari della norma penale. Art. 5 c.p. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

La Corte Costituzionale, 24/3/88, n. 364 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Reato. E' ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena. Consiste in una violazione della legge penale, cioè nell'infrazione di un divieto o nella inadempienza di un comando.

Oggetto e soggetto del reato. In senso materiale oggetto del reato è la persona o la cosa su cui cade l'azione del reo; in senso giuridico, è il bene tutelato dalla norma penale, ravvisabile ora nell'interesse diretto dello Stato, ora della collettività, ora dell'individuo.

Soggetto attivo del reato è l'uomo che compie l'azione costituente il reato stesso; soggetto passivo è il titolare del bene e interesse protetto dalla norma penale.

Il danneggiato è qualunque persona alla quale il reato ha cagionato un danno, oltre al soggetto passivo possono essere i familiari e gli aventi diritto.

Classificazione dei reati. I delitti sono i reati più gravi puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa; le contravvenzioni sono i reati meno gravi, puniti con l'arresto e l'ammenda.

Elementi costitutivi del reato. Gli elementi essenziali sono indispensabili per l'esistenza del reato e sono distinti in:

1.Elementi psicologici o soggettivi.

a) Scopo: è il movente dell'azione e rappresenta l'interesse personale che spinge a delinquere. Il codice penale si attiene ad una interpretazione formale dei moventi conferendo rilievo, per esempio, ai motivi abietti e futili o a quelli morali e sociali o alla suggestione collettiva in quanto circostanze aggravanti o attenuanti. Il giudizio sui motivi della condotta è uno degli elementi per desumere la capacità a delinquere del colpevole.

b) Volontà: è l'atteggiamento psicologico del colpevole che volontariamente trasgredisce la legge penale. L'art. 42 del c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un'azione o un'omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà".

2.Elementi materiali o oggettivi.

a) Azione: è il comportamento umano che produce una modificazione del mondo esterno, si distingue in azione propriamente detta (condotta commissiva) ed omissione (condotta omissiva).

b) Evento: è l'effetto, il risultato, il termine conclusivo dell'azione.

c) Azione ed evento sono tra loro collegati dal rapporto di causalità e costituiscono il fatto, che per avere rilevanza penale deve essere in violazione di un precetto penale, deve cioè essere antigiuridico. Affinchè la condotta omissiva rivesta carattere antigiuridico è necessario che il soggetto attivo sia investito del dovere di agire in quella circostanza, dovere che può derivare da una norma scritta o di consuetudine (madre che omette di nutrire il figlio).

Forme della responsabilità penale. Il codice penale distingue due forme di responsabilità: la forma soggettiva, quando il fatto è commesso con coscienza e volontà; la forma oggettiva, quando si risponde di un reato commesso senza che vi sia un nesso psichico tra il fatto e l'autore.

Art. 42 c.p. 1°-2°cpv "Nessuno può essere punito dalla legge per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione".

Elemento soggettivo del reato: Art. 43 c.p.

Dolo. Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Da ciò si desume che il dolo è composto di due elementi: la volontà dell'azione e la previsione dell'evento.

Il dolo può variare nella sua intensità: a) dolo di premeditazione; b) dolo di proposito o comune; c) dolo d'impeto. L'intensità del dolo è uno degli elementi sui quali si basa il potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena.

Preterintenzione. E' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

Il delitto preterintenzionale risulta di due componenti: un delitto base, che è il risultato di un'azione volontaria ed un evento ulteriore, non voluto che si sovrappone al precedente.

Necessita l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'autore e l'evento più grave non voluto. La preterintenzione è prevista come ipotesi espressa per l'omicidio (art. 584 c.p.), ricorre nel caso di interruzione di gravidanza conseguente a lesioni personali dolose, ecc.

Colpa. Art. 43 c.p. E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Vi è colpa quando l'evento non voluto era prevedibile, prevenibile e quindi anche evitabile.

-La colpa generica è dovuta a negligenza o imprudenza o imperizia, ossia deriva da un'azione contraria alle buone regole del comportamento;

-la colpa specifica è dovuta alla inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline e deriva dalla violazione di precise norme stabilite dalla legge o dall'autorità.

L'imprudenza consiste nell'agire senza le opportune cautele o con avventatezza. La negligenza comprende in sè la trascuratezza, la superficialità, la disattenzione o la poca sollecitudine nell'operare. L'imperizia è dovuta ad un difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell'esercizio di una particolare attività, come quella professionale o la guida di autoveicoli.

Responsabilità oggettiva. L'art. 42 c.p. precisa che un evento può essere posto "altrimenti" a carico dell'agente. L'art. 44 del c.p. recita: "Quando, per la punibilità di un reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto".

La si riscontra nei reati aggravati dall'evento: abbandono di minore o omissione di soccorso sono aggravati quando dalla condotta deriva, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione personale del soggetto passivo.

Accessori del reato. Uno stesso reato può essere compiuto con modalità diverse, così un omicidio con un colpo d'arma da fuoco ha una diversa rilevanza di un omicidio dopo prolungata tortura e con tecniche crudeli.

Circostanze aggravanti comuni. Art. 61 c.p. - Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti (70, 111, 112, 113, 118, 576, 578, 579, 592):

1) l'aver agito per motivi abbietti e futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi (43), agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione (280 ss c.p.p.) spedito per un precedente reato (576, 296 c.p.p.);

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante entità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358) o rivestito della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

Circostanze attenuanti comuni. Art. 62 c.p. - Attenuano il reato quando non sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (63) le seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (587);

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di assembramenti o riunioni vietate dalla legge o dall'Autorità e il delinquente non è delinquente o contravventore abituale (102, 104) o professionale (105) o delinquente per tendenza (108);

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro l'aver agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante la restituzione, o l'essere prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo cpv dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Attenuanti generiche. Art. 62 bis c.p. - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute dall'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo.

Le circostanze nel calcolo della pena. Per ogni aggravante o attenuante il giudice può aumentare o diminuire fino ad un terzo la pena base (che infliggerebbe al colpevole in assenza di circostanze). Quando le circostanze sono più di una si applicano in successione con effetto composto. Quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti il giudice applica o le prime o le seconde in base alla prevalenza. Se sono equivalenti non applica nè le une nè le altre.

Cause di esclusione della:

Antigiuridicità.

a) esimenti generali - Consenso dell'avente diritto (trattamenti sanitari); adempimento di un dovere; esercizio di un diritto; legittima difesa; uso legittimo delle armi; stato di necessità.

b) esimenti speciali - Omissione di referto per non esporre l'assistito a procedimento penale (art. 365 c.p.); il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti (art. 398 c.p.) o che esegue un trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà a scopo di cura (art. 728 c.p.).

c) esimenti non codificate

Colpevolezza o volontà.

Caso fortuito; forza maggiore; violenza fisica; errore sul fatto.

Imputabilità.

Età minore; vizio di mente; ubriachezza involontaria; stupefazione involontaria; Intossicazione cronica da alcool o stupefacenti; sordomutismo; incapacità procurata.